Del mandato di credito

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CAPO XXIII
Del mandato di credito

Art. 1958.


(Effetti del mandato di credito).


Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.


Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.

Vedi anche:

Mandato di credito

Art. 1959.


(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).


Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non puo' essere costretto ad eseguirlo.


Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.

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