Dell'anticresi

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CAPO XXIV
Dell'anticresi

Art. 1960.


(Nozione).


L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Art. 1961.


(Obblighi del creditore, anticretico).


Il creditore, se non e' stato convenuto diversamente, e' obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.


Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.


Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, puo', in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purche' non abbia rinunziato a tale facolta'.

Art. 1962.


(Durata dell'anticresi).


L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.


In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.


Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Art. 1963.


(Divieto del patto commissorio).


E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Art. 1964.


(Compensazione dei frutti con gli interessi).


Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

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