In data 25 giugno 2010 il Corpo di Polizia provinciale di Napoli e i tecnici dell'A.R.P.A.C. effettuano un sopralluogo su un fondo condotto in locazione dal Consorzio E.R.E.A e accertano che, sullo stesso, sono stati abbandonati consistenti quantità di rifiuti speciali, di cui una parte pericolosi, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Dopo oltre un mese, il Sindaco di Afragola (NA), competente territorialmente e in virtù del combinato disposto degli artt. 54 del TUEL
, dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/1991 e del D. Lgs. n. 152/2006, adotta l'ordinanza n. 89 del 4 agosto 2010, in base alla quale ordina al citato consorzio di procedere, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nel fondo in questione, nonché ad effettuare per eventuale bonifica e ripristino ambientale un'indagine sull'area interessata per l'accertamento dei valori di attenzione. L'E.R.E.A. ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza citata (e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale), in quanto è stato omesso nei suoi confronti l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR (TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 18/10/2010, n. 19881) ha accolto il ricorso ricordando che, secondo quanto emerge dall'attenta lettura dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e come già dichiarato in numerose pronunce (ex plurimis, TAR Campania, sez. V, sentenza
3/2/2005, n. 764 e TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, sentenza 27/4/2005, n. 692), per potersi tralasciare l'invio della comunicazione in esame è necessario che l'urgenza, che pure si potrebbe astrattamente evincere dal ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, sia "qualificata", in relazione alle concrete circostanze della fattispecie de quo e tale particolare necessità di procedere con assoluta celerità deve essere oggetto di specifica e accurata motivazione. Nel caso di cui trattasi, invece, il considerevole lasso di tempo intercorso tra la conoscenza, da parte del Sindaco, della situazione di pericolo e l'emanazione dell'ordinanza lascia presumere che sussistevano i tempi per l'invio della comunicazione ex art 7 legge n. 241/1990.

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