Quando è possibile ricorrere alla formazione a distanza (e-learning) nell'apprendistato: i chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

La regolamentazione regionale

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Arrivano dall'Istituto nazionale del lavoro i chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e, nello specifico, sulla possibilità di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona nelle ipotesi in cui tale formazione venga erogata da organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione. Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alle linee guida «è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l'apprendistato, finalizzata all'acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi. In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.

Quando è possibile ricorrere alla formazione e-learning

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L'Ispettorato ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, intesa come specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto, caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, e-tutor, ma in modalità sincrona. La formazione deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti.

Apprendisti con contratto professionalizzante

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Anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante, un ulteriore chiarimento del 2020 ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista, nel caso di specie, "dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020".

Dunque la formazione deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Scarica circolare INL n. 2 del 7 aprile 2022

Foto: 123rf.com
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