Arrivano dalla Cassa forense le indicazioni fornite dall'ufficio legislativo del ministero del lavoro sull'esonero parziale dei contributi previdenziali

I tre aspetti dell'esonero parziale

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Il ministero del Lavoro fornisce i chiarimenti riguardo l'esonero parziale dei contributi previdenziali. Le risposte si trovano in una comunicazione del 18 ottobre 2021, rispetto alle richieste di chiarimento dell'AdEPP, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le indicazioni specifiche su tre aspetti inerenti l'applicazione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali (D.M. 82/2021).

Cassa forense, i tre casi di esonero e gli importi

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A riportare i casi è una comunicazione di Cassa forense, pubblicata sul sito dell'ente, che si sofferma proprio sui tre casi. In primis, l'esonero deve essere concesso unicamente per i mesi privi di altra copertura previdenziale. Dunque per chi risulta iscritto oltre che a Cassa, alle gestioni INPS o ad altre Casse, l'importo spettante dovrà essere riproporzionato in ragione dei mesi di iscrizione non coincidenti.

Per chi ha iniziato l'attività nel corso del 2019 e conseguentemente, per lo stesso anno, ha svolto l'attività per un periodo inferiore a 12 mesi; la verifica del calo di fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, dovrà avvenire sulla base dell'importo medio mensile relativo ai soli mesi di attività delle due annualità.

Riguardo al contributo di maternità, considerata la sua natura obbligatoria e la mancanza di una espressa esclusione normativa, esso rientra tra i contributi oggetto di possibile esonero. Questa indicazione è stata espressa a rettifica della precedente nota del 29 luglio 2021 per garantire uniformità di trattamento fra i professionisti, come auspicato dall'AdEPP.

Cassa forense, termine per l'istanza di esonero

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Con l'occasione, il Ministero ha comunicato che il termine del 31 ottobre 2021, fissato sia per l'inoltro dell'istanza di esonero parziale che per i versamenti da effettuare ai fini della regolarità contributiva, deve intendersi prorogato al 2 novembre, primo giorno utile non festivo.


Foto: 123rf.com
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