L'Inail risponde alla Direzione regionale della Liguria sui risarcimenti spettanti o meno agli infermieri che rifiutano di sottoporsi al vaccino anti Covid

Cosa fare se gli infermieri rifiutano di fare il vaccino anti Covid?

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L'ospedale San Martino di Genova con pec del 17.02.2021 chiede all'Inail "se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19 considerato che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca l'obbligatorietà della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare:

  • da un lato responsabilità del datore di lavoro in materia di protezione dell'ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e
  • dall'altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilità per violazione del codice deontologico."

L'Ospedale chiede inoltre se la malattia infortunio è tutelata dall'Inail nel caso in cui gli infermieri che non hanno fatto il vaccino contraggano il virus.

Copertura Inail anche se malattia e infortunio dipendono dal lavoratore

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Nella lettera (sotto allegata) indirizzata alla Direzione Regionale Liguria l'Istituto chiarisce che la copertura assicurativa Inail è finalizzata a proteggere il lavoratore da qualsiasi infortunio sul lavoro, anche quando è riconducibile a un suo comportamento colposo.

Come confermato anche dalla giurisprudenza "l'illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento indennizzabile; in quanto la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo)."

Il rifiuto del vaccino non rientra nel rischio elettivo

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L'Inail chiarisce che il rifiuto del personale alla vaccinazione antiCovid non è inquadrabile neppure nella nozione di "rischio elettivo", che si ha quando il lavoratore, per libera scelta si pone in una situazione di fatto che lo induce ad affrontare un rischio diverso da quello che riguarda l'attività lavorativa.

Il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione infatti non può configurarsi come l'assunzione di un rischio elettivo perché il rischio del contagio ovviamente non è voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera solo se il contagio è collegato all'occasione di lavoro, intendendosi per tali anche fatti del tutto imprevedibili e straordinari che riguardano l'ambiente di lavoro, i macchinari le persone e anche la condotta stessa del lavoratore.

Il contagio deve essere collegato all'occasione di lavoro

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L' Inail a chiusura della lettera ricorda che in ogni caso, l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute dispone che: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

La copertura assicurativa dell'infortunato quindi non può essere subordinata al rispetto della vaccinazione, anche se, come specifica l'Inail "quanto chiarito non comporta l'automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell'evento infortunistico all'occasione di lavoro."

Scarica pdf Lettera Inail Direzione Regionale Liguria 1 marzo 2021

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