La legge di bilancio 2021 permette di destinare il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alla concessione di garanzie per le PMI

PMI: possono avere credito?

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Se è vero, come è vero, che nel decreto rilancio erano state previste diverse forme di finanziamento per le piccole e medie imprese colpite gravemente dalla crisi economica determinata dalla pandemia da coronavirus, è anche vero, tuttavia, che non tutte le imprese sono riuscite a ottenere questi finanziamenti per delle pregresse segnalazioni e/o situazioni di incaglio segnalate in centrale rischi.

Garanzie nel decreto rilancio

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Per queste imprese, però, già nel decreto rilancio era stata prevista una forma di garanzia, rappresentata dai fondi del Ministero destinati alla prevenzione del fenomeno dell'usura: l'articolo 26 bis del decreto rilancio aveva previsto, infatti, il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ovvero i fondi previsti dalla legge 108/96, nell'articolo 15.

Fondo antiusura per le PMI

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Nuovamente oggi, nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020 si legge, al comma 256 dell'art. 1:

"La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura…, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, (quindi non necessarie per la prevenzione all'usura) può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:

a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi;

b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese".

Arrivano, quindi, nuove speranze e nuovi finanziamenti anche per le piccole e medio imprese segnalate da pregresse e gravi situazioni di incaglio, imprese che, nei fatti, non riuscirebbe altrimenti ad avere alcun finanziamento.

Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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Foto: 123rf.com
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