Con la sentenza n. 5913 dell'11 marzo 2010, la Corte di cassazione ha stabilito che è legittimo l'accertamento fiscale che si basa sui versamenti sui conti correnti bancari dei familiari dei soggetti contribuenti che risultano indagati per il reato corruzione. È onere del contribuente poi dimostrare che i soldi confluiti sui conti correnti non potevano essere soggetti ad alcuna imposizione. Lo ha deciso la Quinta Sezione Civile del Palazzaccio, respingendo il ricorso di una contribuente contro il Ministero delle finanze in tema di accertamento fiscale contro l'evasione dei tributi e la tassazione dei proventi illeciti.
Secondo la ricostruzione della vicenda, la donna aveva ricevuto un questionario per consentire di documentare la provenienza delle somme affluite sui suoi conti bancari, i quali erano inizialmente intestati al marito. Da questa circostanza, ne era derivato una "alta probabilità" che i versamenti erano da attribuirsi al marito stesso. Su ricorso proposto dal contribuente, gli Ermellini, oltre a precisare che, in forza della retroattività della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi illeciti sono imponibili anche retroattivamente, hanno quindi spiegato che "nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili della movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti". La Corte ha concluso precisando un altro punto sollevato dal ricorrente: in particolare, per quanto attiene alle motivazioni di atti amministrativi per relationem, che "l'atto amministrativo d'imposizione tributaria può essere motivato per relationem ad un atto istruttorio del procedimento ma il rinvio motivazionale, dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria ad un atto istruttorio deve essere adeguato. In tal senso l'accertamento giudiziale dell'adeguatezza della motivazione per relationem dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria deve essere adeguatamente motivato e l'accertamento in sede di giudizio di legittimità dell'adeguatezza della motivazione per relationem dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria deve essere specificamente contestato dal ricorrente".

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