Intervenendo in materia di affidamento dei minori la Corte di Giustizia UE ha stabilito che una volta che uno stato membro ha assunto una decisione in merito all'affidamento in favore di un genitore, il giudice di un altro stato non può disporre in via provvisoria l'affidamento all'altro genitore. Poco importa se nel frattempo il minore si sia trasferito in altro paese. Questo perchè è necessario, secondo la Corte garantire il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli stati membri. I giudici di Lussemburgo hanno preso in esame il caso di una cittadina slovena che si era separata da un italiano. Nella causa di separazione il Giudice Italiano aveva disposto per l'affidamento in favore del padre ma la donna aveva subito abbandonato il territorio portando via con se la figlia. Il caso veniva preso in esame anche dal giudice Sloveno che, in contrasto con quanto stabilito nella prima sentenza
, concedeva alla madre l'affidamento in via provvisoria della minore considerando che la bambina desiderava vivere con la madre mentre in Italia sarebbe stata collocata in un istituto di accoglienza. La decisione veniva impugnata dal padre e i giudici d'appello hanno richiesto alla Corte di Giustizia se fosse legittimo adottare una decisione diversa da quella precedentemente presa dal giudice di un altro Stato membro. La Corte di Lussemburgo ha fatto notare innanzitutto che non sussistono motivi d'urgenza posto che il trasferimento in slovenia della minore è avvenuto illecitamente ed ha chiarito che è precluso al giudice di uno stato membro adottare una decisione diversa rispetto a quella già presa da altro stato dell'unione quando tale decisione sia già stata dichiarata esecutiva.

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