L'iscrizione ai Conservatori è stata sempre considerata dall'Istituto alla stregua dell'iscrizione ad istituti che rilasciano diplomi equiparati a quelli delle scuole medie superiori e, quindi, è stata sempre riconosciuta ai figli superstiti il diritto e/o la proroga alla pensione di reversibilità fino al compimento del 21° anno di età e non oltre. Per quanto concerne la valenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie, dai Conservatori e dagli Istituti musicali è, però, intervenuto l'articolo 6, comma 3 bis), lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268, il quale ha disposto che i diplomi accademici rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori sono equiparati ai titoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai fini di una corretta interpretazione della modifica normativa appena enunciata è stato posto specifico quesito al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per sapere se gli studenti dei Conservatori e degli istituti musicali potessero essere equiparati agli studenti universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Il predetto Dicastero, richiamando la legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia nazionale di danza, conservatori
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