Lo scorso 29 gennaio è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 23) il decreto 8 gennaio 2007 del Ministero delle Comunicazioni (realizzato di concerto col Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione) per contrastare il fenomeno della pedopornografia in rete. Tra le novità di maggiore rilievo segnaliamo che il provvedimento stabilisce che entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i fornitori di connettività (c.d. Internet Provider) devono dotarsi di sistemi in grado di oscurare entro 6 ore dalla comunicazione ricevuta, i siti che diffondano, distribuiscano o facciano commercio di immagini pedopornografiche. Nel decreto è inoltre disposto che il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia comunichi ai fornitori di connettività alla rete Internet la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso. A loro volta i fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.

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