Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini delle attività degli enti impositori dal primo giugno, i postini devono mettere gli atti nelle cassette postali senza firma del destinatario

di Annamaria Villafrate - Il decreto Cura Italia, come sappiamo, ha previsto tutta una serie di misure per dare il tempo ai cittadini di fare fronte ai propri impegni economici. Per questo ha disposto la sospensione dei termini delle attività degli uffici di riscossione dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020. Gli invii degli atti da parte degli enti impositori quindi riprenderanno a partire dal primo di giugno. A causa tuttavia dei tempi, ancora piuttosto lunghi, per ritenere superata l'emergenza epidemiologica, il decreto ha già previsto che, a partire dal primo giugno, i postini potranno consegnare questi atti in cassetta, dopo aver accertato la presenza del destinatario o di un soggetto abilitato al ritiro e firmando loro i documenti di consegna.

Sospensione termini attività uffici degli enti impositori

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Il decreto Cura Italia per andare incontro a tutti coloro che, a causa del Coronavirus, sono stati costretti a sospendere la propria attività lavorativa, con conseguente difficoltà a sostenere i vari obblighi di pagamenti, compresi quelli di natura tributaria, all'art. 67 ha disposto la sospensione e dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. La norma infatti, al comma 1 ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, tra l'altro, dei seguenti termini:

  • delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
  • per dare risposte alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere dopo la presentazione della documentazione integrativa;
  • per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Consegna in cassetta e firma del postino sui documenti di consegna

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Dall'art. 67 del Cura Italia quindi, stando alla lettera della norma, le attività degli uffici degli enti impositori verranno riprese a partire dal primo giugno 2020. La norma pertanto deve essere interpretata in coordinamento con quanto previsto dall'art. 108 del decreto n. 18/2020, che prevede le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale.

La norma per garantire lo svolgimento del lavoro di consegna della posta in totale sicurezza sia per i postini che per i destinatari, al fine di prevenire il rischio di contagio, prevede che:

  • per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi;
  • nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta;

"gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalità di recapito."

A rischio la conoscenza effettiva degli atti?

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La norma, sicuramente meritoria, per l'intento di tutelare gli addetti alla notifica a mezzo posta dal rischio di contagio da Covid19, sta già sollevando dei dubbi. Nella forma infatti la norma contiene una deroga alla legge n. 890/1982 che disciplina le "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" e allo Statuto del contribuente, che al comma 1 dell'art. 6 prevede espressamente che: "L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati."

A ben vedere però, prestando attenzione alla lettera dell'art. 108 del decreto Cura Italia, i postini procedono alla consegna "previo accertamento della persona del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro."

Ora, vero che la mancata raccolta della firma del destinatario ha sicuramente un certo impatto sul sistema delle notifiche. A ben vedere però la norma prevede espressamente che il postino debba procedere con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo indicato contestualmente da parte del destinatario o della persona addetta. Il dubbio sull'effettiva conoscenza della consegna dell'atto da parte del destinatario non pare quindi reggere un granché.

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Foto: 123rf.com
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