Nei confronti dei lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio sono stati estesi, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, già riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all'amianto. A seguito dei diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, il beneficio previdenziale previsto per questi ultimi ha subito sostanziali modifiche sia nell'entità che nell'incidenza ai fini pensionistici. A decorrere dal 1° ottobre 2003, per effetto di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, il beneficio pensionistico, consistente nella maggiorazione del periodo di esposizione all'amianto, viene ridimensionato; in particolare, il coefficiente di rivalutazione è ridotto da 1,5 a 1,25 ed il periodo figurativo incide solo ai fini della misura e non della maturazione del diritto.
(Inpdap, Circolare 10.10.2006 n° 21)

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