Si tratta di una delle novità previste della conversione in legge del decreto Crescita per contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo

di Gabriella Lax - Locatori di affitti brevi, albergatori e b&b: niente sfuggirà all'occhio onnipresente della banca dati ricettività. Si tratta di una delle novità previste della conversione in legge del decreto Crescita per contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo.

Affitti brevi, i dati all'Agenzia delle entrate

In primis, i dati raccolti, così come previsto da secondo e il terzo comma del nuovo articolo 13 quater del Dl 34/2019 saranno comunicati dal ministero dell'Interno all'Agenzia delle entrate. Nello specifico sono i dati che i titolati delle strutture recettive, i locatori o sublocatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato "AlloggiatiWeb". Toccherà poi alla stessa Agenzia avere la disponibilità dei dati per valutare i pagamenti dell'imposta di soggiorno (ad esempio). Ancora i dati, insieme a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, saranno usati dall'Agenzia per l'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Affitti brevi, banca dati e codice identificativo

Sempre l'articolo 113 quater del dl 34 del 2019, al quarto e quinto comma, per migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, soprattutto a fini fiscali, hanno stabilito la nascita presso il ministero delle Politiche agricole, di una "banca dati" per le strutture ricettive, per gli immobili destinati alle locazioni

brevi presenti nel territorio nazionale, identificati secondo un codice alfanumerico, detto "codice identificativo", da usare in ogni comunicazione circa l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. Si tratta di un obbligo che vale solo per i soggetti titolari di strutture ricettive, chi esercita attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. In caso di violazione si incorre in una sanzione da 500 euro a 5.000 euro. Sono esclusi i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell'elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice. Si dovrà attendere il 30 luglio prossimo per avere un con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in cui verranno stabiliti:

-le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

-le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

- le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

-i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.


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