Le segnalazioni dovranno essere fatte dalle banche, a partire da oggi, com'è stabilito nelle istruzioni per le comunicazioni oggettive emanate dall'Uif

di Gabriella Lax - A partire da oggi, le banche dovranno comunicare entro il 15 settembre tutti i nominativi di clienti, imprenditori e privati che, nei prossimi mesi effettueranno prelievi e depositi in contanti superiori ai 10mila euro.

Le banche dovranno comunicare prelievi di contanti oltre 10mila euro

A stabilirlo è l'Uif (Unità di formazione finanziaria per l'Italia) nelle istruzioni per le comunicazioni oggettive del 28 marzo scorso. Ai fini del computo di tale somma, riporta ItaliaOggi, i prelievi e i versamenti vanno intesi in via cumulativa senza compensazioni fra operazioni.

Nello specifico, delle comunicazioni oggettive si occupa l'articolo 47 della normativa antiriciclaggio, che stabilisce che l'uso dei dati e delle informazioni «per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» comporta l'obbligo per i destinatari di inviare alla Uif, con cadenza mensile, una comunicazione con i dati relativi a ogni movimentazione di contante pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Ai fini del calcolo, si devono sommare le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Per stabilire l'importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore. Cosa succede in caso di mancata segnalazione? Per l'inosservanza degli obblighi informativi verso l'Uif e il Mef, fra cui rientra l'obbligo di inoltro delle comunicazioni oggettive, l'art. 60, comma 1, del dlgs 231/07 prevede stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro.

Per calcolare la movimentazione cumulata che dovrà essere comunicata vanno sommate le operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro in denaro contante e con una data di esecuzione compresa nel mese solare di riferimento. La somma deve essere eseguita utilizzando gli importi in contanti delle operazioni a prescindere dal segno (credito e debito); per ogni operazione devono essere considerati il cliente e, se differente, l'esecutore. L'aggregazione deve avvenire per uguaglianza del codice fiscale di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione in qualità di esecutore o di cliente. Nel caso in cui l'intermediario finanziario abbia verificato il superamento della soglia dei 10 mila euro, le operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro dovranno essere tutte comunicate singolarmente. Nella comunicazione oggettiva ci sono i dati identificativi della comunicazione, con le informazioni sulla comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, circa operazioni, soggetti, rapporti, e nello specifico, data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla Uif entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.


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