Quali prospettive per il ddl Pillon sul tema della bigenitorialità e dei minori. Ne parliamo con il giudice e pedagogista Raffaele Focaroli

di Daniele Piccinin - Dal piano genitoriale alla fissa dimora dei figli che viene cancellata, fino all'obbligo di ricorso alla mediazione familiare: sul ddl Pillon, ancora fermo al Senato in attesa di essere discusso ed emendato, da mesi giuristi, psicologi e esperti di famiglia si confrontano sull'opportunità di un provvedimento che intende riscrivere i rapporti di coppia partendo dall'assunto molto controverso e per alcuni addirittura "ideologico" della tutela "forzata" dell'unità familiare.

A spiegare alcuni nodi del ddl è Raffaele Focaroli, pedagogista, Giudice Onorario del Tribunale dei Minorenni di Roma e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Minori e Famiglia sezione di Roma.

Giudice Focaroli, uno dei temi più contestati del ddl Pillon è il tentativo di "complicare" le separazioni. E' così?

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"Pillon, a supporto della sua Legge, cita Arturo Carlo Jemolo, giurista e storico cattolico secondo cui 'la famiglia è un'isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile'. Ma al di là delle citazioni, a supporto del Disegno di Legge 735, tutto è ancora da definire in un clima di contestazione generale i cui protagonisti sono le diverse categorie professionali che si occupano di diritto di famiglia".

Uno dei punti salienti del ddl è quello della mediazione familiare. Che idea si è fatto?

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"Sappiamo che i conflitti di coppia, salvo rare eccezioni, hanno come destino quello di essere discussi presso un'aula di Tribunale. In Italia, però, in modo ancora non ben definito, anche in relazione alla scarsa chiarezza sulle specifiche professionalità da coinvolgere e, di conseguenza, sulla formazione richiesta, da tempo si parla di Adr (Alternative Dispute Resolution), e cioè di un sistema stragiudiziale quale quello della mediazione familiare considerata nel Ddl come obbligatoria. C'è chi vede in questa novità la possibile risoluzione alle stressanti dinamiche conflittuali, tipiche della fine di un rapporto di coppia e chi, al contrario, un inutile dispendio di energia e soldi che, inevitabilmente, allungherebbe le tempistiche dei Tribunali appesantendo, ancora di più, il lavoro dei magistrati".

Un altro elemento distintivo del ddl è quello del "piano genitoriale". Cosa ne pensa?

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"L'art. 11 del ddl specifica che, al di là della relazione tra le figure genitoriali, il minore è nel diritto di preservare "un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale". Nel contenuto della proposta si riportano, in modo puntuale, le tempistiche dei pernotti (dodici giorni presso ciascun genitore) e la particolarità del doppio domicilio a garanzia di una bigenitorialità perfetta sotto il profilo della norma".

Non le sembra che in tal modo i figli rischierebbero di perdere la cognizione della propria fissa dimora?

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"Su questo già si sono espressi diversi psicologi e pedagogisti richiamando al trauma emotivo di un figlio che finirebbe per non avere più punti di riferimento stabili. Rimangono le eccezioni alla norma sui casi di 'indisponibilità del genitore e sulla inadeguatezza degli spazi predisposti per la vita del minore' su cui è chiamato ad esprimersi il Giudice e su cui, inevitabilmente, le eccezioni rischiano di essere diverse e, allo stesso tempo, disorientanti in termini, non solo giuridici, ma, anche educativi".

Veniamo al mantenimento dei figli. Cosa prevede il ddl su questo argomento?

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"È un dovere preciso di entrambi i genitori e, questa volta, avviene in modo diretto. Mamma e papà, ciascuno nel periodo di frequentazione, farà fronte alle spese dei figli specificando, ovviamente, le spese straordinarie ed ordinarie. Il ddl, al di la del contenuto, potremmo dire, schematico considera, nella sua applicazione, "le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore". Anche nell'ottica dell'assegnazione della casa, il genitore autorizzato a risiedervi dovrà corrispondere all'altro "un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato". Altro elemento non trascurabile è la disposizione in base alla quale cessa il mantenimento dei figli quando questi raggiungono il venticinquesimo anno di vita. Anche qui, se in linea di principio il contenuto della ipotetica Legge richiama ad una precisa assunzione di responsabilità da parte dei figli dall'altro non si può non tener conto della difficile epoca e della forte crisi economico - occupazionale dei giovani in cui sono rari i casi di impiego lavorativo per un giovane di quella età".

Il ddl interviene anche a definire i casi di cosiddetta alienazione parentale...

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"Al di là del riconoscimento o meno della comunità scientifica di un fenomeno quale quello del "Parental Alienation" è innegabile che per il minore questo comporti "un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo". Su questo il ddl cerca di correre ai ripari, in particolar modo con gli artt. 17 e 18, in cui si specifica che se un figlio rifiuta uno dei genitori, in assenza di "evidenti condotte di uno dei due" sta al magistrato intervenire attraverso lo strumento della limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale fino, addirittura, all'allontanamento dal nucleo e collocamento in struttura".

Cosa si aspetta se il ddl dovesse diventare legge?

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"Non lo sappiamo e, tra l'altro, è piuttosto difficile prevederne gli effetti in termini applicativi a situazioni, che sono sempre specifiche e sulle quali non è possibile alcuna generalizzazione. Di una cosa siamo certi, l'evolversi di una società non può non essere supportato da una evoluzione dell'attuale quadro normativo".


Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli

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