La normativa in vigore dal prossimo 6 maggio riguarderà sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti che dovranno adeguarsi sui nuovi obblighi antincendio

di Gabriella Lax - Per il condominio in arrivo novità sugli obblighi antincendio: la normativa sarà diversa in base all'altezza degli edifici. A stabilirlo il testo del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta il 5 febbraio scorso, con modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, che entrerà in vigore il 6 maggio 2019 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU).

Condominio, le novità sugli obblighi antincendio

Il decreto del 1987 stabilisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987. Per completezza, ricordiamo che per "altezza antincendi" non si intende l'altezza dell'edificio, ma un parametro di rischio, dunque «l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso».

La normativa in vigore dal prossimo 6 maggio riguarderà sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

Bisognerà dunque adeguarsi entro un 1 anno (maggio 2020) per l'adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza; entro due anni (maggio 2021): per l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per i casi di altezze antincendio superiori a 54 mt) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (nei casi di altezza antincendio maggiore di 80 mt).

Il decreto offre maggior tutela nel caso di incendio per evitare che lo stesso possa propagarsi attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, che dovranno:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
  • limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
  • evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l'esodo nel cadere, possano ostacolare l'esodo in sicurezza.

Le nuove norme non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

Tra le figure previste ci sarà un "Responsabile della gestione della sicurezza antincendio" che dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione sicurezza antincendio, quindi, a tale scopo: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell'emergenza; controllo periodico delle misure di prevenzione adottate; fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.

Previsto anche il Coordinatore dell'emergenza, figura che sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Condominio, più responsabili e più obblighi con l'aumento dell'altezza

Nello specifico, nel caso di edifici da 12 a 24 metri: le misure da attuare in caso di incendio dovranno essere fornite agli occupanti specificando i comportamenti da tenere nell'emergenza; vietato l'uso di ascensori per l'evacuazione, a meno che non si tratti di impianti ascensoristici antincendio.

Da 24 a 54 metri sono indicate le misure inerenti gli edifici civili, specificando che per i luoghi di lavoro sono previsti altri adempimenti. In particolare norme per la custodia dei materiali combustibili, disposizioni per le vie di esodo, le porte tagliafuoco, le sorgenti di possibile innesco, valutazione dei rischi. Mentre la pianificazione dell'emergenza può limitarsi all'informazione agli occupanti sui comportamenti da osservare anche con semplici avvisi in bacheca.

Le stesse misure valgono per le altezze da 54 a 80 metri, in più però si aggiunge anche l'installazione di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori sia ottici che acustici. Per gli edifici più alti di 80 metri occorre anche che il responsabile dell'attività indichi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, un Coordinatore dell'emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica e predisponga, infine, un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

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Foto: 123rf.com
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