Il Garante per la Protezione dei dati personali (Provvedimento del 2.02.2006) ha stabilito che il datore di lavoro non può spiare la navigazione in Internet del suo dipendente e che il suo controllo è limitato ai tempi di collegamento. Solo con riferimento a tali informativa (ovvero gli accessi a Internet, il tempo trascorso) il datore può contestare gli addebiti al lavoratore. Nel provvedimento l'Autorità ha vietato a una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale consultando siti (fornendone l'elenco dettagliato) a contenuto religioso, politico etc.
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