di Valeria Zeppilli - La Commissione Affari Sociali ha definitivamente licenziato il Ddl Lorenzin, che ora è pronto per la discussione in aula calendarizzata per il prossimo 9 ottobre.
Il vaglio della Commissione si è esteso quindi anche alle modifiche alla recente legge Gelli sulla responsabilità sanitaria.
Limiti chiari alla rivalsa
La legge numero 24/2017, sulla base del testo che ha ricevuto il recente via libera, sarà modificata innanzitutto nella parte in cui si occupa dell'azione di rivalsa con il fine di fugare i dubbi che si erano addensati intorno agli esatti limiti entro i quali la stessa può essere esercitata.
Con le modifiche proposte, l'azione, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica potrà essere esercitata sino a un importo "pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo", mentre in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura potrà essere esercitata sino a un importo "pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo".
Più funzioni al Fondo di garanzia
L'altro aspetto del Ddl Lorenzin licenziato dalla Commissione Affari Sociali che tocca la materia della responsabilità medica riguarda il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità professionale, che si occuperebbe anche di agevolare l'accesso dei sanitari libero professionisti alla copertura assicurativa.
Un'ultima previsione, infine, si è resa necessaria a seguito dell'emanazione della legge sulla concorrenza e sul mercato, che ha reso superflui e inopportuni i richiami alle tabelle risarcitorie per il danno biologico di cui alla legge Balduzzi, i quali quindi, nelle previsioni del Ddl, dovrebbero sparire con l'introduzione di un comma 7-ter all'articolo 8 della legge Gelli, in forza del quale "all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 2 e 4 sono abrogati".
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