Le droghe 'etniche' come il 'khat' non possono essere considerate sostanze stupefacenti punibili penalmente. Non rientrano, infatti, ne' tra le 'droghe pesanti che producono effetti sul sistema nervoso', ne' tra le 'droghe leggere idonee a produrre effetti di natura allucinogena'. Ecco perche' la Corte di Cassazione ha 'assolto' il khat', una droga 'etnica' usata in prevalenza tra le comunita' etiopi, somale e yemenite. Lo ha fatto accogliendo il ricorso di una giovane extracomunitaria Hassan Osman A., che si era vista bocciare la riparazione per ingiusta detenzione sofferta in seguito all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per il reato di 'detenzione illecita di sostanza drogastica', appunto il 'khat'. Nonostante Hassan fosse stata assolta nel giugno del 2003 dalla Corte di Cassazione 'perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato', la Corte d'appello di Milano, nel luglio 2004, le aveva negato il diritto all'equa riparazione perche', a detta dei giudici di merito, la donna 'aveva comunque contribuito a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo con il suo comportamento gravemente colposo, identificato nell'avere maliziosamente importato e detenuto una sostanza drogastica che, come il khat, era considerata in Italia solo da alcuni organi giurisdizionali per ragioni squisitamente di diritto, peraltro opinabili e non coincidenti con il parere di alcuni esperti e di larga parte della giurisprudenza di merito, non possedere natura di sostanza stupefacente o pisicotropa, come tale, soggetta alla vigente normativa in materia'.

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