Dott. Emanuele Mascolo -  Con questa pubblicazione prende il via la nuova rubrica "La settimana amministrativa".

All'interno una selezione delle più significative massime del Consiglio di Stato e del T.A.R., alcune delle quali saranno oggetto di separato approfondimento. 

La fattispecie del silenzio produttivo di effetti giuridici, come mera inerzia dei pubblici poteri contrastante con i principi di buon andamento, trasparenza, pubblicità e tempestività dell'azione amministrativa, è rapportabile a fattispecie anche diverse da procedure su istanza di parte, essendo ipotizzabili lesioni di interessi protetti (di tipo sia oppositivo che pretensivo), connesse a omissioni dell'Amministrazione in ordine all'emanazione di atti dovuti. ( CDS., n. 1317 del 17.03.2014)

Gli elementi richiesti non costituiscono, infatti, una mera integrazione di quelli che il Comune aveva già trasmesso, ma sono riconducibili al contenuto della documentazione tecnica minima come definita dal citato DPCM (che comprende, tra l'altro, la descrizione dell'intervento e della caratteristiche dell'opera, l'analisi dello stato attuale, la rappresentazione fotografica anche del contesto paesaggistico, la rappresentazione degli skylines e dei prospetti anche degli edifici contermini, la descrizione puntuale dell'area di intervento con indicazione e analisi dei livelli di tutela ivi operanti, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale), tutti elementi non contenuti, o non sufficientemente dettagliati, nella relazione trasmessa alla Soprintendenza e negli allegati ad essa.v ( CDS., n. 1314 del 17.03.2014).

1 I distributori di carburanti ubicati sulle strade sono definiti dall'art. 24 D. Lgs. 285/1992 come pertinenze di servizio. ( Tar Piemonte Torino, n. 476/2014 vedi approfondimento: Distributori di carburanti come pertinenze di servizio

Il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni che potranno essere eseguite sui fondi limitrofi. (Tar Campania Napoli,  n.1688 del 20.03.2014).

Altre massime


Contratti pubblici - termini - Consiglio di Stato Sentenza n. 10/1024 

Hanno natura perentoria i termini di dieci giorni previsti dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, entro i quali gli offerenti sorteggiati, nonché l'aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria, devono presentare la documentazione sui requisiti, salva l'oggettiva impossibilità della produzione della documentazione, la cui prova grava sull'impresa.

 

Processo amministrativo - dispositivo | Atto amministrativo - verbale | Processo amministrativo - interesse a ricorrere - Consiglio di Stato Sentenza n. 8/2014

La parte che ha proposto appello contro il dispositivo di una sentenza, ai sensi dell'art. 119 del codice del processo amministrativo, può impugnare la sua motivazione con un atto strutturato come "motivi aggiunti", anziché come appello autonomo.

La mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità delle operazioni di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione.

E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso del'impresa terza classificata nella graduatoria finale di una gara d'appalto, qualora essa abbia lamentato l'anomalia soltanto dell'offerta dell'aggiudicataria e non anche dell'offerta dell'impresa collocatasi al secondo posto in graduatoria.

 

Processo amministrativo - ricorso incidentale | Contratti pubblici - concessione di servizi pubblici - Consiglio di Stato Sentenza n. 7/1024 

Il ricorso incidentale, nel giudizio avente ad oggetto procedure di gara, va esaminato con priorità rispetto a quello principale solo sollevi un'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario (perché è stato illegittimamente ammesso dall'amministrazione); tale evenienza non si verifica allorquando il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall'amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale.

 

L'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che impone ai concorrenti riuniti, già in sede di predisposizione dell'offerta, l'indicazione della corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni (per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture fino al 14 agosto 2012 e per i soli contratti di appalto di lavori a decorrere dal 15 agosto 2012) - pur prevedendo un requisito di ammissione dell'offerta a pena di esclusione, necessario pur se non richiesto dal bando - non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto, sicché ai sensi dell'art. 30, comma 3, del medesimo Codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio locale di rilievo economico e a domanda individuale (come va considerata una iniziativa di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un programma di housing sociale).

 


Dott. Emanuele Mascolo
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