Si configura illecito da concorrenza sleale per imitazione servile, quando la "ripetizione del particolare formale del prodotto altrui, abbia come obiettivo o scopo quello di confondere il mercato". Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.8984 del 5 giugno 2003) sottolineandone la differenza con l'illecito brevettuale, che al contrario, si realizza "ancorchè la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere disguibili le origini dei prodotti".

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