Ai sensi dell'art. 2600 cod. civ., la reiezione della domanda di risarcimento del danno, conseguente all'accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale, implica necessariamente il rigetto dell'istanza di pubblicazione della sentenza, sicchè la .mancata statuizione espressa del giudice su quest'ultimo punto non integra vizio di omessa pronuncia.
(Corte di Cassazione - sez. I civ. - sentenza 8763 del 30 maggio 2003 - in www.cassazione.it)
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




