Con la sentenza n. 3522 depositata l'11 febbraio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso del contribuente che, nell'impugnare gli avvisi di accertamento, non depositi la dichiarazione dei redditi, l'accertamento e tutti gli atti che che intende contestare. "Prioritariamente - ha dichiarato la Suprema Corte - rispetto ad ogni altra valutazione, deve rilevarsi che tutti i motivi del ricorso per cassazione
promosso dal contribuene - in assenza del deposito entro il termine fissato per il deposito del ricorso dall'art. 369, comma 1, c.p.c., degli atti processuali e dei documenti sui quali rispettivamente si fondano (…) si rivelano improcedili". La Corte ha deciso la questione sulla base della "esigenza (già avvertita da Cass. 570/98) di offrire alla Corte immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione; esigenza, il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva (propria della riforma procedimentale di cui al d.lgs. 40/2006 ed, altresì di quelle di cui alla l. 69/2009) di potenziare la capacità decisionale della Corte, al fine di adeguare la risposta al progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l'incremento delle decisioni nelle più snelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. (in sede di "Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili", costituita con decreto del Primo presidente 9.5.2005, e, poi, di sezione "filtro" istituita dall'art. 376, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 1, lett. B, l.69/2009)".

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