Cassazione: i comuni devono garantire un accompagnatore sullo scuolabus. L'autista non basta
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: i comuni devono garantire un accompagnatore sullo scuolabus. L'autista non basta

Un alunno di 10 anni non può considerarsi 'maturo' e per questo se crea un danno ad un altro alunno su uno scuolabus il Comune dovrà risarcire il danno. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.23464/2010) spiegando che anche in mancanza di un "obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza" sul servizio di bus che accompagna gli alunni a scuola, l'ente e' comunque tenuto a "garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico" e ciò in considerazione dell'eta' dei trasportati. I comuni quindi devono adottare tutte le "cautele occrrenti per tutelare la sicurezza dei minori". L'episodio passato al vaglio della Suprema Corte riguarda un'aggressione che una giovane vittima aveva subito da un compagno di scuola piu' grande e che gli provocato la lesione di quattro vertebre. L'aggressione era avvenuta sullo scuolabus dove un alunno di terza elementare era stato colpito ripetutamente alla schiena con la cartella da un suo compagno di 10 anni. Già in primo grado il Tribunale di Perugia aveva condannato il comune a risarcire il danno con la somma di 123 mila euro, somma poi aumentata dalla Corte d'appello perugina.

Altre informazioni su questa sentenza

Inutile il ricorso del comune in Cassazione volto a dimostrare che la colpa di quanto successo sul pulmino era dei genitori del ragazzo che non lo avevano educato a dovere. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso del comune di Perugia e ha fatto proprie le motivazioni d'appello con cui si era ritenuto che "il minore aggressore di dieci anni non avesse una eta' idonea a renderlo consapevole della possibile gravita' delle conseguenze della sua azione, che provoco' la frattura di quattro vertebre della colonna della vittima, costituenti un effetto non certo ordinario in relazione al mezzo di offesa adoperato". La "diversa opinione dei ricorrenti sulla maturita' di un ragazzo di dieci anni non vale a porre in luce carenze di motivazione", ha obiettato ancora la Cassazione nel ricordare ai comuni che gestiscono il servizio di scuolabus che, per liberarsi da ogni responsabilita', devono garantire "la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico". In caso contrario, se capitano incidenti, saranno chiamati a sborsare maxi risarcimenti.


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