Con la sentenza n. 32099/2010 il Tar Lazio ha stabilito che le associazioni dei consumatori (iscritte al registro di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 205/2005) hanno il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Con la sentenza n. 32099/2010 il Tar Lazio ha stabilito che le associazioni dei consumatori (iscritte al registro di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 205/2005) hanno il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al posizionamento, alla manutenzione e alla gestione degli apparecchi autovelox
. La sentenza, depositata il 2 settembre dai giudici di legittimità di primo grado, è l'esito del ricorso di una nota associazione dei consumatori, la quale aveva fatto istanza per l'accesso ai documenti amministrativi in seguito alle segnalazioni di molti automobilisti che si erano rivolti all'associazione per numerosi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. L'associazione, in seguito al silenzio-diniego opposto dal comune di Fiumicino, aveva proposto ricorso, eccependo tra gli altri motivi, l'illegittimità del diniego non espresso e la violazione delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (ex artt. 22 e 24, legge n. 241/1990). Il Tar Lazio, sulla richiesta dell'associazione di annullare il silenzio diniego per permettere l'accesso ai documenti, ha dichiarato il ricorso ammissibile, dichiarando che le associazioni
dei consumatori devono essere ammesse all'ostensione dei documenti amministrativi relativi a pubbliche funzioni o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono "in via diretta ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi". I giudici amministrativi hanno motivato la decisione spiegando che, (pur non avendo le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori un "diritto ad un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni" in quanto il diritto di accesso non può configurarsi come un'azione popolare), "l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 attribuisce la qualifica di "interessati" all'accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso". Sulla base di quanto precisato il Tar ha quindi concluso per "la piena ammissibilità del gravame, in quanto proposto da un'associazione portatrice degli interessi diffusi dei consumatori ed utenti, in funzione della tutela di posizioni giuridiche soggettive degli associati, segnatamente dell'interesse, diretto, concreto ed attuale, suscettibile di azione in sede giurisdizionale anche in forma collettiva, alla inibizione di specifiche condotte adottate contra legem in spregio dei diritti degli utenti della strada o al ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti".

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