Con la sentenza n. 8268 depositata il 6 luglio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha stabilito che anche l'institore dell'azienda pubblica che partecipa all'appalto deve dichiarare di possedere i requisiti morali per permettere all'azienda di partecipare alla gara d'appalto. Il principio enunciato dai giudici di legittimità è l'esito del ricorso presentato da un'azienda concorrente della ditta aggiudicataria dell'appalto. Tale ditta aveva infatti eccepito che la ditta vincitrice non avesse presentato la dichiarazione dell'assenza di cause la cui presenza non avrebbe permesso all'azienda di partecipare alla gara (ex art. 75 del d. P. R. n. 554 del 1999). In particolare i giudici di legittimità siciliani, "l'institore sia titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione". Infatti "per giurisprudenza consolidata, - si continua a leggere dalla sentenza - la norma dell'art. 75 del D. P. R. 554/99 risulta indirizzata a chi, allo stesso tempo, è amministratore e rappresentante della società, nulla esclude, secondo la prospettazione sostanzialista, che il cumulo delle due posizioni di potere (gestorio e rappresentativo) possa, in concreto, riscontrarsi in capo a soggetti privi della veste formale di amministratori e, tuttavia, investiti della rappresentanza negoziale della società (…). Alla luce di tale considerazione nodale - la necessaria compresenza degli ampi poteri gestori e rappresentativi in capo al soggetto - il cennato dibattito interpretativo sembra trovare un importante momento di convergenza, condiviso anche da questo Collegio, verso l'interpretazione sostanzialista, allorché il soggetto dotato di poteri gestionali e rappresentativi, che abbia omesso la dichiarazione sui requisiti morali sia, come nella vicenda per cui è causa, l'institore".
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