Debbono essere garantite maggiori tutele ai clienti delle compagnie telefoniche quando vengono 'profilati' pre fini di marketing.
Un monio che arriva dall'Autorità Garante per la Privacy che ha emesso
sette provvedimenti nei confronti di altrettanti gestori telefonici.
Secondo il Garante l'analisi degli interessi della clientela si può realizzare sia
con dati personali, per i quali vi sia il consenso del cliente, sia
con informazioni raggruppate per categorie omogenee (aggregate) che tengono conto dei livelli di spesa, fasce orarie utilizzate, età, professione ed altro.
In tal caso occorre, prima di poter trattare i
dati, richiedere una verifica preliminare da parte del Garante.
Si tratta di un esame richiesto dal provvedimento generale sulla
profilazione del 2009, e dovuto al fatto che i dati 'aggregati',
anche se non consentono di risalire immediatamente a persone identificabili, non possono comunque considerarsi dati anonimi.
Si tratta di dati che rigardano informazioni individuali il cui utilizzo puo' presentare rischi per la privacy.
Altre informazioni su questo argomento
I gestori telefonici dovranno ora attenersi alle
prescrizioni dettate loro singolarmente dal Garante. In linea
generale, dovranno utilizzare dati ''aggregati'' dai quali non sia
possibile risalire direttamente all'identita' dell'utente. I sistemi
informatici dedicati alla profilazione, poi, dovranno essere del tutto
separati da quelli utilizzati per altre finalita' (ad esempio,
fatturazione o marketing) e rigorose misure di sicurezza dovranno
essere adottate nella trasmissione delle liste di utenti agli addetti
alle campagne di commercializzazione e di marketing.
Ad alcune societa', inoltre, il Garante ha chiesto di rafforzare
i livelli di protezione per l'accesso ai dati, introducendo procedure
di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a
quelli richiesti per l'accesso agli altri sistemi aziendali. I dati
usati per la profilazione non potranno essere conservati oltre il
periodo stabilito dal Garante, in genere 12 mesi o per un periodo piu'
lungo in ragione di documentate esigenze tecnico-gestionali. Trascorso
tale termine i dati dovranno essere cancellati o trasformati, in modo
irreversibile, in forma anonima. Da rivedere, infine, l'informativa
resa alla clientela che dovra' contenere un esplicito richiamo
all'attivita' di profilazione e alla avvenuta verifica preliminare da
parte del Garante.