Avv. Roberto Cataldi |

Privacy: Garante, occorre garantire maggiore tutela nella profilazione dei clienti

Debbono essere garantite maggiori tutele ai clienti delle compagnie telefoniche quando vengono 'profilati' pre fini di marketing. Un monio che arriva dall'Autorità Garante per la Privacy che ha emesso sette provvedimenti nei confronti di altrettanti gestori telefonici. Secondo il Garante l'analisi degli interessi della clientela si può realizzare sia con dati personali, per i quali vi sia il consenso del cliente, sia con informazioni raggruppate per categorie omogenee (aggregate) che tengono conto dei livelli di spesa, fasce orarie utilizzate, età, professione ed altro. In tal caso occorre, prima di poter trattare i dati, richiedere una verifica preliminare da parte del Garante. Si tratta di un esame richiesto dal provvedimento generale sulla profilazione del 2009, e dovuto al fatto che i dati 'aggregati', anche se non consentono di risalire immediatamente a persone identificabili, non possono comunque considerarsi dati anonimi. Si tratta di dati che rigardano informazioni individuali il cui utilizzo puo' presentare rischi per la privacy.

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I gestori telefonici dovranno ora attenersi alle prescrizioni dettate loro singolarmente dal Garante. In linea generale, dovranno utilizzare dati ''aggregati'' dai quali non sia possibile risalire direttamente all'identita' dell'utente. I sistemi informatici dedicati alla profilazione, poi, dovranno essere del tutto separati da quelli utilizzati per altre finalita' (ad esempio, fatturazione o marketing) e rigorose misure di sicurezza dovranno essere adottate nella trasmissione delle liste di utenti agli addetti alle campagne di commercializzazione e di marketing. Ad alcune societa', inoltre, il Garante ha chiesto di rafforzare i livelli di protezione per l'accesso ai dati, introducendo procedure di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli altri sistemi aziendali. I dati usati per la profilazione non potranno essere conservati oltre il periodo stabilito dal Garante, in genere 12 mesi o per un periodo piu' lungo in ragione di documentate esigenze tecnico-gestionali. Trascorso tale termine i dati dovranno essere cancellati o trasformati, in modo irreversibile, in forma anonima. Da rivedere, infine, l'informativa resa alla clientela che dovra' contenere un esplicito richiamo all'attivita' di profilazione e alla avvenuta verifica preliminare da parte del Garante.


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