Cassazione: vietato prendersela con il prof in caso di bocciatura
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: vietato prendersela con il prof in caso di bocciatura

La decisione del prof di bocciare un alunno non può legittimare lo sfogo dei genitori. Lo afferma la Corte di Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n.21264/2010) che ha convalidato una condanna per ingiuria inflitta ad una mamma rea di aver scritto una lettera all'insegnante di suo figlio accusandola di aver 'sapientemente' omesso di tenere conto dei progressi del ragazzo e aveva anche scritto "Lei non e' degna di avere un alunno come F.". Sentitasi offesa la prof presentava denuncia e il caso finiva nelle aule di giustizia. Condannata dai giudici di merito per ingiuria, la decisione è stata ora confermata dalla suprema Corte. La madre del ragazzo nella sua difesa aveva sostenuto che il suo era stato un semplice e naturale sfogo nei confronti dell'insegnante e che le espressioni adottate nella lettera non avevano alcuna valenza offensiva nei riguardi della docente.

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La Corte nel respingere il ricorso ha eviedenziato che ''nella sentenza impugnata e' ben sottolineato il carattere lesivo del decoro e della professionalita' della persona offesa, nonche' la portata offensiva dell'impiego dell'avverbio 'sapientemente', riferito alla mancata valorizzazione dei pretesi progressi del ragazzo, siccome volto a insinuare una volonta' di ingiusto trattamento dell'alunno''. Secondo i giudici di Piazza Cavour ''opportunamente la Corte di merito si e' soffermata sull'attitudine delle parole usate ad esprimere un dispregio e un'offeso alla dignita' personale e professionale dell'insegnante, trattata come persona di spessore umano e culturale inferiore a quello dell'allievo''. Per tali ragioni lo sfogo della madre e' andato oltre il normale "l'esercizio del diritto di critica".


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