Cassazione: Karaoke con sottotitoli può violare diritto d'autore
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: Karaoke con sottotitoli può violare diritto d'autore

Accogliendo il ricorso di alcune società discografiche la Prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.11300/2010) ha stabilito che anche il karaoke che riproduce musica e testo viola il diritto d'autore. La vicenda ha avuto origine da una controversia insorta tra societa' discografiche e la Rai che aveva diffuso, attraverso due note trasmisioni nello schema del 'karaoke', il testo di alcune canzoni su video. Le società discografiche chiedevano il risarcimento del danno sostenendo che la diffusione e la riproduzione del testo era avvenuta in violazione del del diritto d'autore". Secondo la Corte "nel caso di specie e' pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali hanno autorizzato - tramite la Siae - l'esecuzione e la rappresentazione nonche' la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata la riproduzione del testo delle parole". IL caso deve quindi essere riesaminato giacchè se manca l'autorizzazione c'e' violazione del diritto d'autore e ciò perchè "la registrazione di un testo sul supporto costituisce atto di riproduzione".

Altre informazioni su questa sentenza

In precedenza la Corte di appello di Roma, aveva dato ragione alla Rai, sostenendo che non poteva rientrare nel concetto di "riproduzione del testo" la semplice visualizzazione a scorrimento delle parole in sincronia con i brani musicali. La Cassazione al contrario ha sostenuto che "la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione". In quanto tale, se non c'e' il consenso della Siae, si viola il diritto d'autore. Sara' ora la Corte d'appello di Roma a rivedere il caso alla base del suo dettato in considerazione del fatto che "in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo dei testi e' possibile da parte di terzi, a prescindere dalla finalita' o meno di profitto".


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