Fisco: Consulenti, agevolazioni ICi prescindono da residenza
Avv. Roberto Cataldi |

Fisco: Consulenti, agevolazioni ICi prescindono da residenza

Secondo un parere della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le agevolazioni Ici per la casa di abitazione prescindono dalla residenza anagrafica. Nel parere firmato da Rosario de Luca (presidente della fondazione) si spiega che "Il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'Ici all'articolo 8 dispone, con riferimento alla abitazione principale, che si intende 'l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica". Sta di fatto però che la nozione di 'abitazione principale', cui fa riferimento l'agevolazione Ici, e' stata "oggetto di precisi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, nonche' di inequivoche pronunce della suprema corte di Cassazione". Si ricorda infatti che "il ministero delle Finanze gia' nel 1980 ebbe a chiarire che per quanto concerne la nozione di abitazione principale [...], occorre far riferimento al concetto di residenza cosi' come definito nel secondo comma dell'art. 43 del codice civile, laddove e' precisato che 'la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale'".

Altre informazioni su questo argomento

Nel parere i Consulenti spiegano che "per abitazione principale deve intendersi quella in ordine alla quale si verifica la predetta situazione di dimora abituale, indipendentemente dalla circostanza che alla situazione medesima corrispondano o meno le annotazioni nei registri delle anagrafi comunali della popolazione residente anche se in linea di massima l'abitazione principale corrispondera' a quella utilizzata nel comune di iscrizione anagrafica". "Tale principio e' stato peraltro confermato dalla Agenzia dalla entrate nel 2008. L'Agenzia ha definito senza equivoci la nozione di residenza, confermando che " irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente; la residenza e' intesa quale res facti, poiche' non puo' prescindere dall'insistere sul luogo, con relativa stabilita', del soggetto e l'elemento intenzionale assume rilevanza secondaria" "Occorre sottolineare - concludono i consulenti - che spetta al contribuente dimostrare documentalmente, posto che in campo tributario la prova testimoniale non e' accettata, che egli ha abitato in quel Comune nel periodo preso in considerazione dalla cartella di pagamento".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi