Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13/2010 ha reso noto che, con riferimento al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, nel caso in cui l'accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore, l'orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento, è a partire da quest'ultimo che deve computarsi l'orario di lavoro
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