Luisa Foti |

Parcheggiatore abusivo? Non risponde di estorsione

Il parcheggiatore abusivo non commette reato: lo dice la Cassazione. La seconda sezione penale ha stabilito questo principio di diritto, con la sentenza n. 12762 depositata l'1 aprile 2010 su ricorso proposto da un parcheggiatore abusivo, imputato per il reato di estorsione. Gli Ermellini hanno quindi stabilito che “i fatti denunciati non possono essere ricondotti alla fattispecie della tentata estorsione, mancandone gli elementi costitutivi. In particolare non può essere ravvisata un'idonea minaccia nell'invito formulato dal (parcheggiatore) a rivolgersi ai proprietari delle autovetture che ostacolavano l'autovetture del (soggetto che si era rifiutato di pagare il parcheggiatore), né, in ragione di specifici indici di pericolosità correlati ai fatti per cui si procede”.

Altre informazioni su questa sentenza

La Corte di Cassazione ha spezzato una lancia in favore dei parcheggiatori abusivi riconoscendo che di fatto svolgono un "lavoro indispensabile" per i cittadini in situazioni in cui è molto difficile parcheggiare o fare manovre. I giudici di Piazza Cavour (sentenza 12762/2010 della seconda sezione penale) hanno annullato un provvedimento di custodia domiciliare inflitto a un parcheggiatore abusivo che era finito sotto processo con l'accusa di tentata estorsione per aver chiesto un euro a un automobilista per il suo servizio in un parcheggio non regolamentato. Nella sentenza la Corte ricostruisce l'accaduto facendo rilevare che l'imputato svolgeva il servizio "come per uso consolidato avviene in talune citta' d'Italia, di spostare le autovetture lasciate in parcheggio, da coloro che trovano utile usufruire di tale spazio libero e non volevano avere il fastidio di doversi occupare di compiere complicate manovre per liberarsi dagli ostacoli costituti dalle vetture di quello spiazzo". Chi frequentava la zona solitamente affidava al parcheggiatore chiavi e auto pagando un euro per il servizio. Di questa prassi però non aveva voluto saperne un automobilista che non aveva proprio alcuna intenzione di versare l'obolo di un eruo. Successivamente un malore della moglie lo aveva costretto a spostare spostare immediatamente l'auto ed essendosi visto richiedere un euro dal parcheggiatore ha deciso di portare il caso in Tribunale con denuncia per tentata estorsione. Dopo che il Gip aveva disposto la custodia domiciliare ritenendo un "ingiusto profitto" la richiesta di un euro per il servizio. Il parcheggiatore si è poi rivolto alla suprema corte sostenendo che non sussistevano gli elementi costitutivi del reato non essendovi stata nè minaccia nè un ingiusto profitto. La suprema Corte ha accolto il ricorso disponendo un nuovo esame davanti al Tribunale di Catania per verificare se veramente esista la necessita' delle "esigenze cautelari" ed ha messo in rilievo l'utilita' del servizio svolto dai parcheggiatori non autorizzati. La Cassazione riconosce come "dato pacifico che il parcheggiatore offriva un servizio ben accetto e ritenuto, a livello diffuso della cittadinanza, indispensabile, in quel luogo, proprio per potere tranquillamente usufruire del posteggio dell'autovettura". Prova ne sia, dice piazza Cavour, che all'indagato venivano lasciato chiave "perche' provvedesse ad effettuare quelle manovre di parcheggio che altrimenti avrebbero dovuto fare gli stessi possessori delle vetture". In questa prospettiva, "la pretesa ingiustizia della richiesta dell'obolo di un euro diventa evanescente - riconoscono gli 'ermellini' - e si attenuano anche i turbamenti che i modestissimi precedenti penali" dell'indagato "possono creare in relazione alle esigenze cautelari, peraltro motivate in modo assertivo, stereotipato e per nulla in sintonia con i principi" dettati da piazza Cavour in relazione alle esigenze cautelari.


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