Cassazione: inopportuno il silenzio del cappellano se ci sono di mezzo condanne pesanti
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: inopportuno il silenzio del cappellano se ci sono di mezzo condanne pesanti

Una tirata d'orecchie ai cappellani del carcere arriva dalla Corte di Cassazione. Se ci sono condanne pesanti, spiegano i supremi giudici il silenzio dei sacerdoti su confidenze importanti diventa del tutto "fuori luogo". La precisazione arriva dalla quinta sezione penale della Corte che si è occupato del caso di un uomo (condannato con sentenza definitiva come mandante dell'omicidio di una coppia) il quale ha chiesto la revisione della sentenza sulla base di dichiarazioni rese, dopo nove anni dai fatti, dal cappellano del carcere dove era detenuto. Queste dichiarazioni lo avrebbero scagionato dimostrando la sua estraneità dei fatti. La Cassazione non ha ritenuto "attendibili" le dichiarazioni del sacerdote dato il notevole tempo trascorso tra la data in cui ebbe ad apprendere dei fatti e il momento in cui sono state poi riferite all'autorita' giudiziaria. La Corte non ha esitato però dal censurare questo lungo silenzio. Nella parte motiva della sentenza si legge: "risulta che il sacerdote sin dal 1997 venne in possesso delle confidenze" di un detenuto "e da allora ebbe inizio il travaglio di coscienza del prelato che si concluse poi con l'inserimento della sua testimonianza nella istanza di revisione nel maggio 2006". Su ciò la Corte (sentenza n.10175/2010) afferma che "le confidenze non erano state raccolte dal sacerdote nel corso di una confessione, circostanza che avrebbe pienamente giustificato il tormento, ma nel corso di colloqui avvenuti nel carcere ai quali il sacerdote partecipava nella sua qualita' di cappellano della casa circondariale".

Altre informazioni su questa sentenza

Altre informazioni su questa sentenza Il cappellano aveva mantenuto il silenzio "per non mettere in crisi la affidabilita' di cui godeva presso i detenuti". Ma il "riserbo -spiegano i supremi giudici- se puo' essere comprensibile perche' e' necessario un clima di fiducia tra i detenuti e la guida spirituale", non lo e' piu' "a fronte di una condanna pesante all'ergastolo di una persona ritenuta, dal prelato, innocente e del tutto estranea agli efferati crimini". Ecco perche' in questi casi "il mantenimento del riserbo non appre del tutto logico essendo i due valori, quello del mantenimento di un clima di fiducia nei rapporti con i detenuti e la pesante condanna di un innocente, non comparabili". E anche se un altro sacerdote era a conoscenza del "travaglio" del cappellanno e anche se dopo il 2003 la guida spirituale si decise ad incontrare il vescovo di Trapani e l'allora procuratore della citta', "tali circostanze non spiegano affatto il silenzio cosi' a lungo serbato". Il ricorso dell'imputato e' stato in ogni caso bocciato anche in Cassazione poiche' la "Corte di merito ha ampiamente esaminato le deposizioni dei singoli detenuti e ha messo in evidenza i motivi che le rendevano attendibili". Ma il silenzio del sacerdote va censurato.


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