Il dentista che durante un intervento di implantologia dimentica un residuo metallico di fresa nell'osso dell'interessato è tenuto a risarcire il danno. Sotto il profilo probatorio il danneggiato deve solo dimostrare la fonte dell'obbligazione ossia il contratto con il medico. Al contrario il medico potrà esimersi da responsabilità solo dimostrando che nulla è imputabile alla propria condotta. Nel caso esaminato dalla Corte il dentista aveva tentato di difendersi affermando che non vi era la prova del fatto che il residuo metallico fosse determinato dal suo intervento di implantologia. Per la Corte (sentenza n. 4198/2010 ) si tratta di argomentazioni infondate e strumentali rispetto ad una "diversa rappresentazione del fatto storico dannoso e per responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria di supporto, come accertata da una consulenza medico legale accurata ed imparziale e dagli altri elementi di prova documentale e scientifica acquisiti". Senza dubbio, spiega la Corte la motivazione della Corte di appello ha indicato "analiticamente tutti gli elementi oggettivi e scientifici da cui desume che la dimenticanza è riferibile alla negligenza ed imperizia del medico" per la "mancanza di controlli adeguati post intervento".

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