Al fine di determinare la misura dell'assegno di divorzio è sempre necessario compiere una verifica sulla c.d. inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e che presumilmente sarebbe proseguito se l'unione non si fosse sciolta. Poco importa che la moglie abbia una posizione professionale di rilievo. Se c'è una disparità economica tra le parti, di questo occorre tenere conto. E' quanto emerge da una sentenza
della prima sezione civile della Corte di Cassazione (n. 4079/2010) in cui si sottolinea che l'inadeguatezza si valuta attraverso una comparazione tra quella che è l'attuale situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e quella della famiglia al momento della rottura del rapporto. E' necessaro peraltro tenere conto anche di eventuali miglioramenti delle condizioni economiche di chi è tenuto a versare l'assegno che si configurino come dei naturali e prevedibili sviluppi dell'attività svolta durante il matrimonio. La Corte nella parte motiva richiama un orientamento già in precedenza espresso e sottolinea che i giudici di merito hanno correttamente preso in considerazione il tenore di vita dei coniugi caratterizzato da un ottimo livello economico non solo per la posizione professionale di entrambi ma soprattutto per la superiorità delle condizioni economiche del marito rispetto a quelle della moglie.

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