La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha diffuso una circolare per illustrare le novità introdotte con la finanziaria 2010 in materia di ammortizzatori sociali.
"La Finanziaria 2010 (legge n. 191/2001) - si legge nella circolare - introduce disposizioni che, con effetto dal 1° gennaio, da un lato rafforzano i gia' esistenti strumenti di sostegno
al reddito, ampliandone la sfera di attuazione, dall'altro favoriscono
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati".
Si tratta, spiegano i consulenti, della "ridefinizione dei requisiti per la maturazione del diritto
all'indennita' una tantum per i collaboratori coordinati e
continuativi e del relativo importo; della modifica dei requisiti
contributivi per la fruizione dell'indennita' di disoccupazione non
agricola con requisiti normali; dell'introduzione di una forma di
contribuzione figurativa integrativa per i lavoratori che beneficiano
dell'indennita' di mobilita' o di disoccupazione".
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In relazione all'indennita' 'una tantum' per i collaboratori
a progetto, la circolare della Fondazione Studi ricorda che "una forma
di sostegno al reddito destinata ai collaboratori coordinati e
continuativi rimasti senza lavoro e' stata introdotta in via
sperimentale dal DL 29 novembre 2008" e " prevedeva per il triennio
2009-2011 l'erogazione in un'unica soluzione, nei soli casi di fine
lavoro, di una indennita' una tantum pari al 10% del reddito percepito
nell'anno precedente agli iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l'Inps e operanti in regime di monocommittenza. La
misura dell'indennita' era stata successivamente elevata al 20%". "Le
modiche apportate dalla Finanziaria 2010 riguardano i requisiti di
accesso all'indennita' e il suo importo -si legge nella circolare- ma
non interessano coloro che hanno maturato il diritto entro il 31
dicembre 2009, cui continua ad applicarsi la precedente normativa".
"l'indennita' una tantum - inoltre - spetta
ai collaboratori coordinati e continuativi che operino nella modalita' a progetto in regime di
monocommittenza. Dall'ambito di applicazione della norma pertanto
erano e sono tutt'ora esclusi i lavoratori: titolari di rapporti di
collaborazione occasionale, titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa non a progetto (quali ad esempio gli
amministratori e i sindaci di societa', i partecipanti a collegi o
commissioni), i prestatori di lavoro autonomo occasionale (cioe' non
in forma coordinata e continuativa); i collaboratori a progetto
iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (cui si applica
l'aliquota contributiva del 17%); i titolari di piu' rapporti di
collaborazione a progetto (pluricommittenti); i liberi professionisti
senza albo e cassa professionale".
Per avere diritto all'una tantum, il collaboratore, in caso di
fine lavoro, deve aver conseguito nell'anno precedente, un reddito
lordo compreso tra 5.000 e 20.000 euro; deve esserci stato
accreditamento nell'anno precedente di almeno tre mensilita' di
contribuzione presso la Gestione separata Inps e, nell'anno di
riferimento, di almeno una mensilita' di contribuzione alla stessa
Gestione. Inoltre il collaboratore deve essere senza contratto di
lavoro da almeno due mesi.
L'indennita' una tantum e' pari per gli anni 2010 e 2011 al 30%
del reddito percepito nell'anno precedente, con un tetto massimo di
4.000 euro. "La legge pertanto, nell'aumentare la misura percentuale
del trattamento -conclude la circolare- ha anche stabilito un limite
massimo, agevolando in sostanza coloro che nell'anno precedente hanno
conseguito redditi meno elevati. Per effetto del limite l'ammontare
dell'indennita' sara' identico per tutti coloro che nell'anno
precedente hanno percepito redditi compresi tra euro 13.333 e 20.000
euro (30% di euro 13.333 = euro 4.000).