Commette reato l'avvocato che, non più iscritto all'albo, esercita in aula attività strumentali e manovali, sostituendo “de facto” il difensore originariamente nominato dal cliente. È questa la decisione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29435 del 16 luglio 2009, stabilisce che l'avvocato che pone in essere tali attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. L'avvocato, secondo la ricostruzione, aveva di fatto svolto attività processuale in sostituzione dell'avvocato nominato dal cliente, attività che per essere compiuta richiede una delega scritta dal difensore nominato. In seguito alla denuncia del cliente, accortosi dell'illecito commesso dal sostituto del suo difensore, il Tribunale di Catania aveva assolto l'imputato che però in secondo grado era stato condannato ad una multa di 200 euro. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso dell'imputato inammissibile, (“in quanto non specifico, atteso che la censura è formulata senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermando la condanna emessa in Appello.
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