E' legittimo e non contrasta con il principio di legalità nè con quello di proporzionalità e ragionevolezza il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati.
Lo ha stabilito il Tar Lazio affermanto che non sussiste neppure un vizio per eccesso di potere.
La decisione è della III sezione del Tribunale Amministrativo (sentenza 7081/2009), che ha respinto i ricorsi di numerosi avvocati che avevano impugnato il regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli avvocati
di Trieste e il presupposto regolamento della formazione permanente del Cnf, approvato in via definita nel luglio 2007.
Dopo la decisione, il segretario del CNF Pierluigi Tirale ha dichiarato:'Non possiamo che esprimere soddisfazione per l'esito del giudizio e per la decisione con cui il Tar Lazio ha riconosciuto,
ancora una volta, in capo al Consiglio Nazionale Forense, l'esistenza
del potere normativo volto a disciplinare le modalita' di corretto
esercizio della professione ed ha affermato che, con riferimento ai
doveri di formazione continua, l'esercizio di tale potere e' avvenuto
secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle norme di legge e dei
principi di proporzionalita' dell'azione amministrativa. [...] Del resto, sarebbe singolare che, unico fra gli i Consigli
nazionali delle diverse professioni, al Consiglio nazionale forense
fosse precluso il potere di curare, favorire e controllare la cultura
professionale, nell'interesse non solo degli appartenenti alla
categoria professionale, ma anche e soprattutto nell'interesse della
collettivita' e dei soggetti che richiedono assistenza e tutela dei
propri diritti'.
Il Tar del Lazio nella parte motiva della sentenza ha messo in evidenza
il collegamento tra il regolamento di formazione e l'articolo 13 del
Codice deontologico forense, che prescrive che e' dovere deontologico
dell'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf e del consiglio
dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi
formativi, articolo non previamente impugnato e che 'presuppone la
competenza di detti Organi a regolamentare detta attivita''.
Secondo quanto si evince dala decisione, il potere di imporre prescrizioni discenderebbe anche
dal decreto legge Bersani (legge 248/2006) e per questo il Tar Lazio ha
escluso la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 23 della
Costituzione e del principio di legalita', ipotizzata dai ricorrenti sulla base del fatto che mancassero norme che consentissero l'attribuzione al Coa e al Cnf la competenza di imporre ai propri
iscritti le modalita' di adempimento dell'obbligo formativo.
Altre informazioni su questa sentenza
La sentenza esclude anche il vizio di violazione e falsa
applicazione dell'articolo 33 della Costituzione (che prescrive
l'esame di stato per accesso alla professione) e le relative norme
dell'ordinamento professionale forense, ritenendo che ''nessuno degli
articoli dedotti detta disposizioni per la conservazione della
iscrizione nell'albo professionale ma solo per l'accesso e il corretto
esercizio della professione. E dunque non sono violati dai
provvedimenti impugnati''.
La disposizioni regolamentari del Cnf inoltre non
sono viziate da incompetenza o irragionevolezza, visto che il codice
deontologico forense stabilisce il dovere per l'avvocato di rispettare
i regolamenti del Cnf relativi agli obblighi e programmi formativi e
che i ricorrenti non hanno provato che i provvedimenti impugnati
abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento ''del
pubblico interesse alla formazione continua degli avvocati''.
Il Tar del Lazio ha escluso anche l'eccesso di potere in capo al
Cnf, visto che le scelte di disciplina delle modalita'
dell'assolvimento dell'obbligo della formazione non contrastano con
scelte di razionalita' e logicita': sia perche' la previsione di
obblighi deontologici relativi a comportamenti piu' gravi non rende
illogica la previsione come illecito disciplinare anche della
violazione dell'obbligo formativo sia perche' nessun disposizione
vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti
agli iscritti gli Ordini professionali. Rigettate anche le censure
relative all'addebito economico degli eventi formativi, che il
regolamento del Cnf prevede in linea tendenzialmente gratuito,
ponendolo eventualmente a carico degli iscritti all'Ordine solo nella
misura del recupero delle spese vive sostenute e se possibile spostato
a carico dell'Ordine o di sovvenzioni di soggetti pubblici e privati.
La sentenza esclude anche la supposta indeterminatezza dei
criteri in base ai quali i corsi possono essere accreditati (previsti
in maniera sufficientemente specificata a e logica nel regolamento del
Cnf) e la ammissibilita' (per genericita' e carenza di interesse
attuale) della censura circa la irrazionalita' del credito formativo
come criterio di misura del sistema di formazione permanente. Infine,
il Tar Lazio non condivide la censura relativa alla supposta mancanza
del ricorso all'autocertificazione, visto che il regolamento del Cnf
prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica
relazione che certifichi il percorso formativo effettuato e che
stabilisce che il Consiglio dell'Ordine vigila sull'adempimento
dell'obbligo formativo con i mezzi ritenuti piu' idonei (quindi in
teoria anche la autocertificazione).