Avv. Roberto Cataldi |

Tar Lazio: legittimo regolamento su formazione obbligatoria avvocati

E' legittimo e non contrasta con il principio di legalità nè con quello di proporzionalità e ragionevolezza il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati. Lo ha stabilito il Tar Lazio affermanto che non sussiste neppure un vizio per eccesso di potere. La decisione è della III sezione del Tribunale Amministrativo (sentenza 7081/2009), che ha respinto i ricorsi di numerosi avvocati che avevano impugnato il regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli avvocati di Trieste e il presupposto regolamento della formazione permanente del Cnf, approvato in via definita nel luglio 2007. Dopo la decisione, il segretario del CNF Pierluigi Tirale ha dichiarato:'Non possiamo che esprimere soddisfazione per l'esito del giudizio e per la decisione con cui il Tar Lazio ha riconosciuto, ancora una volta, in capo al Consiglio Nazionale Forense, l'esistenza del potere normativo volto a disciplinare le modalita' di corretto esercizio della professione ed ha affermato che, con riferimento ai doveri di formazione continua, l'esercizio di tale potere e' avvenuto secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle norme di legge e dei principi di proporzionalita' dell'azione amministrativa. [...] Del resto, sarebbe singolare che, unico fra gli i Consigli nazionali delle diverse professioni, al Consiglio nazionale forense fosse precluso il potere di curare, favorire e controllare la cultura professionale, nell'interesse non solo degli appartenenti alla categoria professionale, ma anche e soprattutto nell'interesse della collettivita' e dei soggetti che richiedono assistenza e tutela dei propri diritti'. Il Tar del Lazio nella parte motiva della sentenza ha messo in evidenza il collegamento tra il regolamento di formazione e l'articolo 13 del Codice deontologico forense, che prescrive che e' dovere deontologico dell'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf e del consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, articolo non previamente impugnato e che 'presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare detta attivita''. Secondo quanto si evince dala decisione, il potere di imporre prescrizioni discenderebbe anche dal decreto legge Bersani (legge 248/2006) e per questo il Tar Lazio ha escluso la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 23 della Costituzione e del principio di legalita', ipotizzata dai ricorrenti sulla base del fatto che mancassero norme che consentissero l'attribuzione al Coa e al Cnf la competenza di imporre ai propri iscritti le modalita' di adempimento dell'obbligo formativo.

Altre informazioni su questa sentenza

La sentenza esclude anche il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 33 della Costituzione (che prescrive l'esame di stato per accesso alla professione) e le relative norme dell'ordinamento professionale forense, ritenendo che ''nessuno degli articoli dedotti detta disposizioni per la conservazione della iscrizione nell'albo professionale ma solo per l'accesso e il corretto esercizio della professione. E dunque non sono violati dai provvedimenti impugnati''. La disposizioni regolamentari del Cnf inoltre non sono viziate da incompetenza o irragionevolezza, visto che il codice deontologico forense stabilisce il dovere per l'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf relativi agli obblighi e programmi formativi e che i ricorrenti non hanno provato che i provvedimenti impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento ''del pubblico interesse alla formazione continua degli avvocati''. Il Tar del Lazio ha escluso anche l'eccesso di potere in capo al Cnf, visto che le scelte di disciplina delle modalita' dell'assolvimento dell'obbligo della formazione non contrastano con scelte di razionalita' e logicita': sia perche' la previsione di obblighi deontologici relativi a comportamenti piu' gravi non rende illogica la previsione come illecito disciplinare anche della violazione dell'obbligo formativo sia perche' nessun disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti agli iscritti gli Ordini professionali. Rigettate anche le censure relative all'addebito economico degli eventi formativi, che il regolamento del Cnf prevede in linea tendenzialmente gratuito, ponendolo eventualmente a carico degli iscritti all'Ordine solo nella misura del recupero delle spese vive sostenute e se possibile spostato a carico dell'Ordine o di sovvenzioni di soggetti pubblici e privati. La sentenza esclude anche la supposta indeterminatezza dei criteri in base ai quali i corsi possono essere accreditati (previsti in maniera sufficientemente specificata a e logica nel regolamento del Cnf) e la ammissibilita' (per genericita' e carenza di interesse attuale) della censura circa la irrazionalita' del credito formativo come criterio di misura del sistema di formazione permanente. Infine, il Tar Lazio non condivide la censura relativa alla supposta mancanza del ricorso all'autocertificazione, visto che il regolamento del Cnf prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo effettuato e che stabilisce che il Consiglio dell'Ordine vigila sull'adempimento dell'obbligo formativo con i mezzi ritenuti piu' idonei (quindi in teoria anche la autocertificazione).


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