La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 18998/2009) ha stabilito che nelle aziende, ai lavoratori autonomi, spettano le stesse garanzie previste per i dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori.
Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che “in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento”.
I Giudici, nel caso di specie hanno quindi aggiunto che “alla stregua di tale principio, la doglianza difensiva in esame non ha ragion d'essere, non potendosi l'eventuale imprudenza, profilabile nella condotta della vittima, considerandosi imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalità con l'evento infortunistico, essendo questo nella specie riconducibile, anche e comunque, all'omissione, da parte dell'imputato, della condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione specifica e di predisposizione di apposite misure di protezione, che il (…) alle sue dipendenze operasse sul tetto del capannone, per lavori di pulizia ordinatigli specificamente, in condizioni di pericolo di caduta dall'alto”.
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