La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9383/2009) ha stabilito che ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie. La Corte ha infatti osservato che "in base al combinato disposto degli artt. 46 (primo e quarto comma) della legge n. 47 del 1985 e 41 ter legge 17 agosto 1942 n. 1150 (alias, art. 15 legge 6 agosto 1967 n. 765), è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata, e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base al'aliquota ordinaria), ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate".

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