Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito, con sentenza n.5621/2009 che "può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)". Dalla vicenda si apprende che il Comune di Parma aveva fatto ricorso contro la sentenza
emessa dal Giudice di Pace di Parma, accogliendo l'opposizione del cittadino contro il verbale di accertamento della polizia municipale della stessa città che era stato redatto su indicazione degli ausiliari del traffico dipendenti dalla società privata che gestiva i parcheggi. Contro l'annullamento della multa accordato all'automobilista nel gennaio 2004, il comune di Parma ha fatto ricorso in Cassazione affermando che il potere degli ausiliari del traffico dovrebbe essere "più ampio in materia di sosta nell'area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria e' direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite". Ma le Sezioni Unite Civili, rigettando il ricorso del Comune di Parma, hanno stabilito, in merito alla questione il principio secondo cui i cd. "vigilini" possano fare multe soltanto nelle aree contrassegnate dagli spazi distinti con strisce blu, risolvendo un rebus che aveva creato grandi problemi interpretativi.

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