La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27569/2008) ha stabilito che il fisco può procedere ad accertamento sintetico, ignorando le scritture contabili, anche senza che gli indizi siano gravi precisi e concordanti ma semplicemente sulla base delle notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza per altre vie. Gli Ermellini hanno infatti osservato che "in presenza di una società di capitali non avente altro scopo, apparentemente, se non quello di creare un vortice di false fatturazioni, attive e passive, cioè di porre in essere un'attività meramente cartolare e d'indurre altri a credere erroneamente nell'esistenza di un volume d'affari - d'investimenti, di scambi, di produzione, di lavoro - tale da meritare sgravi, sovvenzioni e concessioni in realtà non dovuti, oggetto dell'imposizione diretta non sono i ricavi - pacificamente inesistenti - risultanti da una contabilità riconosciuta fittizia o ulteriormente desumibili da postazioni passive ugualmente false; se un reddito (illecito) effettivamente esiste, questo potrebbe essere determinato solo sinteticamente, in base ai dati ed alle notizie comunque venuti in possesso dell'ufficio che, in tal caso, è autorizzato a prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza di legge ancora che "le norme sull'imposizione diretta - ispirate al criterio costituzionale della capacità contributiva (articolo 53 Cost.), ragion per cui neppure si ritiene che la dichiarazione del contribuente abbia efficacia negoziale o confessoria […] - non contemplano ipotesi di responsabilità fiscale, per così dire, ‘oggettiva', indipendente dall'esistenza di un reddito effettivo; ipotesi che invece si rintracciano nella disciplina di tributi indiretti, come l'IVA (dovuta per l'intero ammontare della fattura, anche se emessa per operazione inesistente: articolo 21, 7° co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o l'imposta di registro (dalla quale non è dispensato, salvo restituzione, parziale e a determinate condizioni, l'autore di atto nullo o annullabile: articolo 38. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Nell'impianto motivazionale della Sentenza di legge ancora che "le norme sull'imposizione diretta - ispirate al criterio costituzionale della capacità contributiva (articolo 53 Cost.), ragion per cui neppure si ritiene che la dichiarazione del contribuente abbia efficacia negoziale o confessoria […] - non contemplano ipotesi di responsabilità fiscale, per così dire, ‘oggettiva', indipendente dall'esistenza di un reddito effettivo; ipotesi che invece si rintracciano nella disciplina di tributi indiretti, come l'IVA (dovuta per l'intero ammontare della fattura, anche se emessa per operazione inesistente: articolo 21, 7° co., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o l'imposta di registro (dalla quale non è dispensato, salvo restituzione, parziale e a determinate condizioni, l'autore di atto nullo o annullabile: articolo 38. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
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