Chi subisce le corna dalla propria moglie può insultare e minacciare l'amante di lei. Parola di Cassazione. La Corte, infatti (sentenza 39236/2008), ha evidenziato che a fronte di un tradimento si può anche godere della esimente della provocazione. Senza dubbio, per gli Ermellini, le corna possono suscitare un "legittimo turbamento" che fa venire meno l'antigiuridicità del fatto. Sulla scorta di questo principio la V sezione penale ha accolto "limitatamente alla sussistenza della provocazione" il ricorso di un uomo che si era rivolto all'amente di sua moglie con le parole: "Ti avevo detto che qui non devi venire, str...Vieni fuori che ti faccio vedere io se lo capisci, ti faccio sparire alla faccia della terra" e via di questo passo. Ne scaturiva una condanna nel doppio grado da parte dei giudici di merito ma la Cassazione si è dimostrata di diverso avviso. L'amante della moglie infatti si era presento negli uffici in cui la donna lavorava con suo marito. La visita improvvisa era motivata dalla voontà di avere spiegazioni dalla donna che a quanto pare aveva deciso di troncare la relazione adulterina.
La reazione del marito è stata istantanea e nello sfogo erano partite una serie di offese e di minacce. La condanna veniva inflitta per i reati previsti dagli art. 594 e 612 c.p.. Ricorrendo in Cassazione il marito tradito ha lamentato che i giudici non avevano tenuto conto del fatto che l'amante di sua moglie si fosse recato sul luogo di lavoro "senza alcun legittimo motivo salvo appunto quello di incontrare nuovamente la moglie, scatenando con cio' l'ira del marito presente". Piazza Cavour sul punto ha evidenziato che "i giudici d'Appello avrebbero dovuto porsi la domanda se potesse o meno costituire fatto ingiusto il voler rivedere una donna, con la quale si assumeva avere avuto una relazione, contro la sua volonta', alla presenza del marito, nei locali di lavoro nei quali si era recato senza legittimo motivo e, in particolare, se in tale condotta potesse configurarsi, ove provata, una inosservanza di norme sociali o di costume". La Cassazione ha rinviato la vicenda alla Corte d'Appello di Firenze per considerare, limitatamente alla sussistenza della provocazione, "se la reazione avuta da [...] potesse trovare giustificazione nello stato d'ira, nuovamente rinfocolato dalla vista del presunto amante della moglie che continuava a disturbare la loro vita di coppia, ovvero se la reazione potesse essere attribuita ad altri sentimenti non identificati dall'ordinamento":

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