"Ed al riguardo - prosegue la Corte -, questa Corte ha precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati 'in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili' - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi 'aperto al pubblico', perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone".
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esenzione, tra le altre cose, non potesse essere applicata in quanto "la targa in questione ha una superficie superiore ai 300 cm2 e pertanto non è applicabile l'art. 7, comma 2, del D. Lgs 507/93 che recita 'non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati'".
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