Oggetto del contrasto segnalato è la seguente questione:
“Se, nel caso di mancata pronuncia sulle spese richieste dalla parte civile, sia esperibile la procedura di correzione di errore materiale ovvero l'unico rimedio sia l'impugnazione della parte contro tale capo della sentenza”.
Principio di diritto formulato dalla corte:
«La omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p..
In tale ipotesi rientra, in tutti i casi in cui non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione (totale o parziale) delle spese, la omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (che ne abbia fatto richiesta), in cui sia incorso il giudice nell'emettere sentenza di....leggi tutto....Consulenza legale
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