A seguito dell'entrata in vigore della disposizione recata dall'art. 10 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed attuato con DPCM del 30 marzo 2007 (G.U. del 26 maggio 2007), l'Inps è subentrato nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tra i compiti rientrano anche la funzione di revisione annuale degli importi di pensione, assegni ed indennità erogati agli invalidi civili nonchè dei limiti di reddito prescritti per fruire di tali benefici economici che negli anni passati venivano stabiliti con un decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Inps, Circolare 13.12.2007 n.133
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