"Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive (…) va accertata con riferimento alla finalità perseguita del legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Una tale indagine deve essere condotta in sede di merito e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociali) della specifica fattispecie".
È questa la motivazione sulla scorta della quale la Corte di Cassazione (Sent. n. 24938/2007) ha accolto il ricorso proposto da una donna di 57 anni che, pur denunciando una diffusa problematicità del contesto ambientale in cui viveva ed una sociale difficoltà a reinserirsi in ambienti lavorativi a causa dell'età avanzata, si era vista negare dai giudici di merito la richiesta di assegno divorzile.
"Tale conclusione" - argomenta la Cassazione -, "condivisibile, in ipotesi, in un regime economico di piena occupazione, si appalesa del tutto astratta ed inappagante sul piano della congruenza logica in relazione all'attuale contesto sociale, alla luce del quale si rende, invece, necessaria un'indagine compiuta con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto".

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