La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 23506/2007) ha stabilito che il verbale di contestazione di una sanzione amministrativa deve contenere una serie di indicazioni necessarie al fine di consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione non essendo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione" e che "l'art. 383 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc.".
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione" e che "l'art. 383 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc.".
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