Avv. Silvia Vagnoni |

Cassazione: cane abbaia ma disturba una sola persona? Il proprietario non è sanzionabile penalmente

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 40502/2007) ha precisato che non è perseguibile penalmente il proprietario del cane che, con il suo continuo abbaiare, disturba una sola persona.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "il fatto che il disturbo, sia reale che potenziale, sia circoscritto ad una persona soltanto […] non integra la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.),, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile".
Con questa decisione la Corte ha annullato la multa di € 200 (oltre al risarcimento danni in favore della parte civile) inflitta ai singoli proprietari di un piccolo cane che con il suo continuo lamentarsi aveva arrecato disturbo a una anziana vicina che poi ne aveva denunciato i proprietari.

Leggi la sentenza

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza 18 ottobre – 5 novembre 2007, n. 40502

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 dicembre 2006, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava D'Amico Filippo e Salvo Nina colpevoli del reato di disturbo al riposo delle persone (art. 659 c.p.), per non aver impedito al proprio cane di abbaiare in continuazione, nonché della violazione amministrativa di cui all'art. 672 c.p. per non aver custodito il cane suddetto con le dovute cautele; li condannava quindi alla pena di € 200 di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Barresi Francesca.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore rilevando la nullità della sentenza di primo grado sui seguenti punti:
- genericità della contestazione;
irritualità della costituzione di parte civile, avvenuta fuori udienza e senza le notifiche alle parti come prescritto dall'art. 78 comma 2 c.p.p.;
- mancata pronunzia del giudice sulle suddette questioni preliminari;
- mancata notifica della violazione amministrativa di cui al capo B) in violazione di quanto prevede l’art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689;
- mancata ammissione di importanti mezzi di prova (i coniugi Anastasi - Campo);
- mancato accoglimento della richiesta di assoluzione, fondata su una corretta valutazione degli elementi di prova raccolti (testi Barresi Francesca, che sarebbe stata smentita dal figlio Parisi Nunziato, Stagno e Giunta).
Con il secondo motivo si rileva la erronea valutazione delle prove, che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione degli imputati.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
La contestazione presente nella sentenza impugnata riguarda:
- capo A, la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. "perché non impedendo che un cane di loro proprietà abbaiasse in continuazione, disturbavano il riposo e le occupazioni di Barresi Franca";
- capo B, l’illecito amministrativo di cui all'art. 672 c.p. "perché non custodivano con le dovute cautele un cane di loro proprietà".
In relazione alla contestazione di cui al capo A, si osserva che l’art. 659 c.p. presuppone che l’attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto, come risulta dal capo di imputazione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità è costante nel ritenere che "Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. (In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini)." (Cass. Sez. I, 8 ottobre 2004 ric. P.G. in proc. Squizzato, RV 230643). Il fatto che il disturbo sia reale che potenziale sia circoscritto ad una persona soltanto (nella specie, la parte civile Barresi Franca) non integra pertanto la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, potendo il fatto costituire, se del caso, un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 844 c.c.), come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Quanto alla ipotesi di cui al capo B, l’art. 672 c.p. prevede la presenza di animali pericolosi (comma 1), ovvero di animali da tiro, da soma o da corsa (comma 2 n. 1), ovvero di animali aizzati o spaventati che mettano in pericolo l’incolumità delle persone (comma 2 n. 2). Un cane lasciato chiuso in uno spazio aperto, ma recintato, che è solito abbaiare, non rientra in alcuna delle ipotesi indicate. Anche tale contestazione non trova riscontro nel caso di specie.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.





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